Precari ai tempi del Covid, ora stabilizzati dal giudice del lavoro

Una pietra miliare nel mondo della giustizia sul lavoro quella contenuta nella sentenza duplice del giudice del Tribunale di Larino, la dottoressa Silvia Cucchiella. Due precari Asrem sono stati stabilizzati su istanza delle avvocatesse Paola Cecchi e Paola Cantelmi. I due erano stati in servizio durante il periodo Covid, prima con contratto libero professionale, per circa un anno, dal 2020 al 2021, quindi assunti a tempo determinato come Oss per un altro anno e mezzo abbondante, fino alla fine del 2022. Nella sentenza di uno dei due, emerge quanto segue:
Il ricorso chiedeva di “Previa ricognizione dei presupposti imposti dalla legge statale, accertare e dichiarare che il ricorrente ha maturato i requisiti fissati dalla normativa di riferimento per la stabilizzazione e trasformazione del suo rapporto di lavoro subordinato a rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data almeno dal 31.12.2022; conseguentemente, ordinare all’azienda sanitaria convenuta di stabilizzare i ricorrenti alla formale assunzione a tempo interminato a far data dal 31.12.2022; in ogni caso condannare la convenuta Azienda Sanitaria Regionale del Molise a risarcire il ricorrente nella sua qualità di dipendente per aver svolto mansioni di Operatore Socio Sanitario con contratto libero professionale pur essendo sottoposto ad una gerarchia di contratto di lavoro subordinato per le ragioni sopra esposte – infine – condannare l’Azienda convenuta al pagamento della retribuzione globale di fatto maturata dal ricorrente, anche per il periodo lavorativi dal 31.12.2022 sino alla effettiva riammissione in servizio”.
L’Asrem si è costituita in giudizio, sollevando in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice adito e, resistendo nel merito al ricorso, ne chiedeva il rigetto. Il giudice, dopo aver respinto l’eccezione sul difetto di giurisdizione, ha asserito che ricorso è fondato nei limiti di quanto segue.
«Dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente fino al 2013 ha lavorato alle dipendenze della resistente con il profilo professionale di O.T.A. -periodo di lavoro non rilevante ai fini della domanda giudiziale- e successivamente (dal 21/12/2020 al 30/04/2021) ha prestato servizio quale Oss, in virtù di contratto libero professionale. Pertanto, anche quest’ultimo periodo non può essere preso in considerazione ai fini della c.d. stabilizzazione diretta in esame, poiché difetta l’assunzione a tempo determinato all’esito di procedura concorsuale (requisito di cui alla lettera b) del primo comma dell’art. 20 del D. Lgs. 75/2017). L’unico periodo “utile” è quello prestato dal 01/05/2021 al 31/12/2022 al quale si applica l’art. 1 comma 268, lettera b) della legge n.234 della 30/12/2021: “Al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d’attesa e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l’emergenza da Covid-19, gli enti del Servizio sanitario nazionale, nei limiti di spesa consentiti per il personale degli enti medesimi dall’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, come modificato dal comma 269 del presente articolo: verificata l’impossibilità di utilizzare personale già in servizio, nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono avvalersi, anche per gli anni 2022, 2023 e 2024, delle misure previste dagli articoli 2-bis, limitatamente ai medici specializzandi di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo, e 2-ter, commi 1 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, anche mediante proroga, non oltre il 31 dicembre 2024, degli incarichi conferiti ai sensi delle medesime disposizioni; b) ferma restando l’applicazione dell’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2025 possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario, anche qualora non più in servizio, che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all’articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che abbiano maturato al 31 dicembre 2023 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle sopra
indicate si provvede previo espletamento di prove selettive (…)” . Tale disposizione, emessa ai fini della stabilizzazione del personale del ruolo sanitario reclutato durante l’emergenza covid-19, prevale ratione temporis sull’art. 20 del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, che fissava il termine di durata minima dei contratti in tre anni quale presupposto per l’assunzione dei precari a tempo indeterminato. Segnatamente, nel caso in esame sussistono entrambi i requisiti necessari ai fini della stabilizzazione: vi è la durata minima dei 18 mesi del contratto a tempo determinato poiché il Salome ha prestato servizio alle dipendenze dall’Asrem dal 01/05/2021 al 31/12/2022; sempre per il periodo in esame, vi è il presupposto della procedura concorsuale perché l’art. 1 co. 268 cit. include le selezioni di cui all’articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Pertanto, la domanda va accolta dichiarando il diritto del ricorrente alla stabilizzazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 31 dicembre 2022. Tuttavia, la domanda risarcitoria va rigettata perché non vi è stato uso illegittimo dei contratti a tempo determinato, essendosi meramente verificati i presupposti di legge per la stabilizzazione del personale». Le spese di lite sono state compensate nella misura di 1/3 stante il rigetto dell’eccezione preliminare dell’Asrem relativa al difetto di giurisdizione e l’accoglimento parziale del ricorso, ponendo i restanti 2/3 a carico della parte resistente. soccombente. Esse sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei livelli minimi del D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa -indeterminabile- (esclusa istruttoria) da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Enorme la soddisfazione delle pari e delle due legali del foro di Larino, con studio a Termoli, in via Cavalieri di Vittorio Veneto.

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White Beach, sono sette le condanne in Tribunale

«Situazione critica nel basso Molise», furono queste le parole che il 5 ottobre 2022 vennero pronunciate dal Procuratore distrettuale Nicola D’Angelo, dopo il blitz che aveva portato ad arrestare 18 persone, per traffico di stupefacenti tra San Severo e la porzione di territorio con base costiera e relativo hinterland. Una evoluzione processuale, però, che ha visto due sere fa, al termine di una camera di consiglio maratona di quasi dieci ore, non accogliere le testi sull’associazione a delinquere, su cui erano incardinate le richieste del Pm, da parte del collegio presieduto dal presidente del Tribunale di Larino, Michele Russo. Dopo le condanne avute in primo grado col rito abbreviato, nel filone campobassano, cala così il sipario – sempre in primo grado – sull’inchiesta antidroga White beach. Sette condanne e 11 assoluzioni, sui 18 gli imputati giudicati da Russo assieme alla giudice relatrice Tiziana Di Nino e dalla giudice Francesca Sansone al Tribunale di Larino. Il Pm aveva richiesto anche pene variabili tra i 6 e i 12 anni. Il collegio non ha riconosciuto il profilo dell’associazione a delinquere su cui era incardinato il giudizio. Tra i 18 imputati c’erano anche la compagna e la suocera del principale indiziato, giudicato con rito abbreviato a parte (condannato a 7 anni), al tribunale di Campobasso; difese dall’avvocato Ruggiero Romanazzi, per cui sono state comminate condanne per 8 e 6 mesi, scagionate dalla detenzione di 770 grammi di cocaina. Altre condanne sono state decretate per altri 4 imputati: a due anni e nove mesi, uno anno e 3 mesi e la pena più grande per due imputati a sette anni e sei mesi. Infine, una ulteriore condanna a 5 anni e sei mesi. Il 5 ottobre 2022 a Termoli, Campomarino, Sant’Elia a Pianisi, Guglionesi e San Severo, i militari del comando provinciale Carabinieri di Campobasso dettero esecuzione a 18 misure cautelari, emesse dal Gip del Tribunale di Campobasso su richiesta della Procura Distrettuale Antimafia (di cui 14 custodie cautelari in carcere, 3 domiciliari ed 1 obbligo di dimora), a carico di 18 soggetti di nazionalità italiana ritenuti responsabili del reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art.74 D.P.R.309/90). Nel corso dell’indagine denominata “White beach” – condotta con l’ausilio di attività tecniche, osservazioni, pedinamenti, perquisizioni e l’escussione di numerosi testimoni – erano già stati effettuati 4 arresti in flagranza e diversi i sequestri di sostanza stupefacente per un totale di circa 960 grammi di cocaina, 120 di hashish e 70 di marijuana. L’attività di indagine aveva evidenziato come dietro ad un’importante escalation di consumo di cocaina e hashish, sul territorio vi fosse un pericoloso sodalizio composto da pregiudicati sanseveresi e molisani che, avvalendosi del supporto di elementi della criminalità foggiana per il rifornimento della sostanza stupefacente, ha aggredito con sistematicità e profondo radicamento la zona della fascia costiera molisana, estendendosi capillarmente nell’entroterra della provincia di Campobasso. Da qui la contestazione dell’associazione che avrebbe avuto sede in Campomarino Lido presso l’abitazione del principale indagato, un incensurato sanseverese da molti anni residente in Molise, il quale, con la collaborazione dei familiari. Basi dello spaccio erano sia gli appartamenti in uso agli indagati sia alcuni esercizi pubblici della costa deputati all’incontro con gli acquirenti e stabiliti come luoghi di ritrovo per gli stessi indagati. Secondo gli inquirenti lo stupefacente proveniva da San Severo e l’approvvigionamento avveniva con staffette, servizi di vedetta e scorte ai corrieri, i quali viaggiavano sulle strade statali che collegano Puglia e Molise con comuni autovetture, a volte appositamente preparate con l’individuazione, negli abitacoli, di intercapedini e alloggiamenti per nascondere lo stupefacente. Tuttavia, il Tribunale di Larino ha disarticolato gli episodi di spaccio, classificandoli come singoli e seppur ci sono condanne significative, non è stato comprovato il reato associativo.

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«Larino sabbia d’oro», polemica di San Pardo

«Larino Sabbia d’Oro». Parafrasando il nome della celebre località turistica friulana, l’opposizione a Palazzo Ducale del gruppo “Insieme per Larino” torna a polemizzare sulla gestione dell’ente.
«La festività patronale è ormai trascorsa e, a mente lucida, si può meglio riflettere su quanto può essere ancora migliorato per rendere, quei giorni, agli occhi di tutti, i più belli del mondo.
Ancora una volta, ci tocca tornare sulla questione della pulizia delle strade, durante e dopo la processione. La nostra non è una fissazione, ma una riflessione che ogni anno facciamo, perché ci chiediamo, come mai, a fronte di una spesa di 20.000 euro, si riesce a presentare, ai numerosi visitatori, una via Cluenzio completamente sporca e maleodorante, anche la sera del 26 maggio, in occasione del tanto pubblicizzato concerto di Max Gazzè? La via del passeggio, in cui sorgono anche attività di ristorazione e somministrazione bevande, di cui non si riconosceva la colorazione originale! A nostro parere è doveroso, ci sono tempi e modi per poterlo fare, presentare la via principale del Centro Storico in condizioni degne di essere offerta al visitatore.
Vogliamo tornare anche sull’importo speso per la pulizia, visto il non eccellente risultato, in particolare sul “servizio di pulizia e di spazzamento delle strade e piazze durante la festa” e sull’erogazione di “fornitura e posa in opera di sabbia per festività”, rispettivamente pari a l’importo di €12.977,75, il primo e € 976,00 il secondo.
In merito al primo, nonostante gli sforzi, considerando il personale e i mezzi impiegati dalla ditta affidataria, non riusciamo a capire come si possa raggiungere una cifra così elevata, se non a fronte di una paga oraria che supera le 50 euro/ora/operaio, considerando lavoro festivo, straordinario e serale/notturno.
In merito al secondo, abbiamo fatto una piccola indagine di mercato. La sabbia fine, al dettaglio, anche per piccole quantità, sul mercato sconta un prezzo di circa 58 euro/metro cubo, quella grossa circa 44 euro/metro cubo; se si va direttamente in cava, il prezzo si abbatte anche del 30-40%. Un metro cubo di sabbia, asciutto, pesa circa 15 quintali.
Rimanendo a una fornitura al dettaglio, facendo gli opportuni rapporti, per la festività di San Pardo, sono stati forniti circa 17 metri cubi di sabbia fine, equivalenti a 255 quintali o circa 22 metri cubi di sabbia di cava, equivalenti a 330 quintali. Forse, proprio la movimentazione di tutta questa sabbia, con le carriole da cantiere, giustifica l’elevato costo degli operai impegnati nella pulizia durante la processione.
Inoltre, tutto questo quantitativo di sabbia utilizzato, con quali modalità è stato smaltito?».

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